STUDIO AMMINISTRATIVO RAG. C. BERTI - RAG. O. PORTINCASA


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NEWS

31.03.2009 NOVITA’ IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

Come noto, il sostituto d’imposta deve rilasciare ai soggetti a cui ha erogato somme soggette a ritenuta alla fonte una certificazione da cui risultino, appunto, le somme erogate e le ritenute operate sulle stesse somme. In base all’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, può escludere in tutto o in parte il computo, in detrazione dall’imposta dovuta, delle ritenute subite se non risultanti “…dalle certificazioni richieste ai contribuenti”. Se ne è sempre dedotto che la mancata consegna della certificazione da parte del sostituto d’imposta non consente al sostituito di portare a scomputo del dovuto quanto già trattenuto dal sostituto in quanto l’Agenzia delle Entrate ha il diritto di non considerare le ritenute non certificate dal sostituto: da qui l’urgenza manifestata da professionisti ed imprese nell’ottenere il detto documento la cui consegna deve avvenire entro il 28.02 dell’anno successivo.

Ebbene, con la risoluzione n. 68/E del 19.03.2009 l’Agenzia delle Entate ha dato una portata più ampia al concetto di “….certificazioni richieste ai contribuenti” ed ha chiarito che il contribuente che in sede di controllo sia sprovvisto di una o più certificazioni può esibire la fattura ed idoneo documento (estratto conto) da cui risulta l’incasso delle somme fatturate al netto della ritenuta d’acconto calcolata dal sostituto. A tale documentazione deve poi essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il contribuente attesta, sotto la propria personale responsabilità, che l’operazione documentata è stata singolarmente contabilizzata. Tanto vale sia per i titolari di reddito da lavoro autonomo (professionisti) che per i titolari di redditi d’impresa. Ovviamente restano esclusi i lavoratori dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi a cui il sostituto deve rilasciare il modello CUD.

E’ oltremodo singolare il confronto tra tale ultima interpretazione ed una recente sentenza della Suprema Corte che aveva sancito la responsabilità solidale del sostituito nel caso in cui il sostituto non avesse versato la ritenuta operata, ciò in barba al principio costituzionale di capacità contributiva (per la doppia imposizione che si realizzerebbe se venisse dato seguito a questo principio) ed a disconoscimento dell’obbligatorietà della rivalsa nei rapporti di sostituzione (il sostituito non può versarsi da solo la ritenuta subita). Oggi l’Agenzia delle Entrate ritiene superabile addirittura la mancanza della certificazione.
(Ufficio Fiscale A.N.AMM.I.)



18-03-2009 QUALI INTERVENTI GODONO DELL'IVA AL 10%


L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 17 Febbraio 2009 n. 41, si è pronunciata, chiarendo quali sono gli interventi in edilizia che godono dell'Iva al 10%. Nello specifico, il n. 127-quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%, tra l'altro, per la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) ed e) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, concernenti interventi di:
- restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
- ristrutturazione edilizia (lett. d);
- ristrutturazione urbanistica (lett. e).
Gli interventi di "restauro e risanamento conservativo" e quelli di "ristrutturazione edilizia" sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni d'uso con essi compatibili.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Con riferimento agli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lett. e) dell'art. 31 della legge 457/1978, l'elemento caratterizzante di tale tipologia di interventi, consiste nella sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico edilizio, ovvero nell'eliminazione di alcune strutture edilizie esistenti (mediante demolizione di strutture fatiscenti) e nella realizzazione di altre diverse, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, che comprende la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

È stata riconosciuta l'applicazione dell'aliquota ridotta in occasione di demolizione nel centro storico di un fabbricato degradato e costruzione sull'area di risulta di un parcheggio multipiano e di un fabbricato a uso abitativo, dell'ampliamento di uno stabilimento inserito nel piano di recupero di un'intera zona sottoposta a tutela ambientale e del consolidamento o trasferimento di un intero centro abitato mediante la costruzione di un nuovo centro cittadino.

Recentemente, inoltre, con riferimento a lavori relativi ad opere viarie l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008, ha precisato che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di "costruzione" (postulando quest'ultimo la realizzazione "ex novo" di un'opera edilizia), rappresentano una semplice miglioria o modifica dell'opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta.
(Ufficio Fiscale A.N.AMM.I.)



12-03-2009 CONTRIBUTI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE – REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha previsto la concessione di contributi per chi adegua gli impianti di riscaldamento centralizzato alla contabilizzazione del calore, consistente nella regolazione della temperatura per unità immobiliare e calcolo individuale dei consumi di combustibile.
Il bando in questione è diretto sia agli Enti Locali di Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), sia ai condomini con più di quattro unità immobiliari. In particolare per questi ultimi è concesso un contributo a fondo perduto fino al trenta percento della spesa ammissibile (50,00 euro per ogni calorifero o 250,00 euro in caso di impianto a distribuzione orizzontale, a servizio del singolo appartamento).
Oltre ad ottenere rimborso per la metà della spesa necessaria per la Certificazione Energetica dell'impianto, è possibile incassare un bonus aggiuntivo in caso di sostituzione di una caldaia già esistente con un modello dotato di marchio energetico a tre stelle.
Gli interventi devono essere approvati in Assemblea dal 1 febbraio 2009 e conclusi e collaudati entro 18 mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo, il quale va richiesto entro 30 giorni dal collaudo definitivo dell'impianto.
Le domande vanno presentate, a firma dell'amministratore di condominio, alla Regione Lombardia, Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità Sviluppo Sostenibile.
Il contributo sarà concesso fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
(Ufficio Fiscale A.N.AMM.I.)



17-02-2010 ASCENSORE, RETI IDRICHE E FOGNARIE NEL 36%

Mutamento di rotta sulle condotte idriche e fognarie rispetto ai contenuti di cui alla risoluzione n. 84 del 07.05.2007. In tale documento di prassi l’Agenzia delle Entrate, aderendo ad una interpretazione letterale dell’art. 1 della L. 449/1997, riteneva che la detrazione IRPEF del 36% potesse essere riconosciuta unicamente a fronte di interventi su parti comuni di edifici residenziali di cui al comma 1) dell’art. 1117 c.c., in tale modo escludendo le elencazioni di cui ai successivi commi 2) e 3). A seguito di ciò veniva esclusa la possibilità di accedere al beneficio fiscale per interventi su varie parti comuni elencate nei commi 2) e 3) dell’art 1117 c.c., quali reti idriche, fognarie, di riscaldamento ed elettricità, gli ascensori e gli alloggi per il portiere. Per quanto attiene alle reti ed alla casa del portiere, poi, segnaliamo la presenza di successivi documenti di prassi aventi contenuto contrastante.

Con la recente risoluzione n. 7 del 12.02.2010, l’Agenzia risolve ogni dubbio interpretativo creato dal contrasto tra la Risoluzione n. 84/2007 ed altri documenti quali, ad esempio, le circolari 57 e 121 del 1998 e, inoltre, allarga gli orizzonti della misura fiscale abbandonando l’interpretazione letterale dell’art. 1 della L. 449/97 e rifacendosi invece al testo del Regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 41 del 1998 laddove il legislatore intendeva dare incentivazione agli interventi di recupero e, nel contempo, all’emersione di imponibile fiscale, ampliando all’intero art. 1117 la tipologia di interventi che possono dare diritto alla detrazione.

Pertanto vengono meno alcune importanti restrizioni e viene riconosciuto il diritto alla detrazione delle spese sostenute sull’ascensore non adatto al trasporto di disabili (se l’impianto è adatto al trasporto di disabili l’agevolazione spetterebbe comunque configurandosi l’intervento quale idoneo all’abbattimento di barriere architettoniche) e delle spese per il rifacimento o la realizzazione di nuove linee fognarie, idriche, elettriche e del gas. Il dichiarato superamento dei contenuti di cui alla Risoluzione n. 84/2007 risolve ogni dubbio anche per gli interventi sulla casa del portiere.
(Ufficio fiscale A.N.AMM.I.)



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